OCM

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Oggetto

Il pagamento dei contributi può avvenire, a seconda degli aiuti, in una o due tranche e in alcuni casi prevedere l'erogazione di anticipi (con percentuali diverse), per il tramite di sottoscrizione di polizze fideiussorie.


•    Modello Garanzia Ortofrutta
•    Modello Garanzia Vitivinicolo
•    Modello Validazione
 

La fidejussione bancaria od assicurativa, a garanzia della somma anticipata, deve essere rilasciata da:
•    Enti assicurativi che risultano autorizzati al ramo cauzioni da parte dell'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
•    Istituzioni finanziarie e creditizie autorizzate al rilascio di fideiussioni da parte di Banca d'Italia
•    Consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti all'albo degli intermediari finanziari, ex art. 106 del TUB, di cui al D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 108 del medesimo testo unico.
Gli enti assicurativi che rilasciano fideiussione devono essere autorizzati al ramo cauzioni da parte IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Il sito dell'IVASS è: www.ivass.it   
Occorre selezionare "Per i consumatori" nella parte superiore dell'home page, poi si clicca sul link "Albi imprese" e in fondo alla pagina si clicca su "Albo imprese" (link esterno). Si apre la finestra di ricerca, selezionare con un flag la riga “Tutte le Imprese dei rami danni selezionati” quindi cliccare sull’opzione n. 15 "Cauzione" ed infine lanciare la richiesta con "Ricerca". Verrà presentato un corposo elenco di enti assicurativi autorizzati al rilascio di cauzione. L'Albo delle imprese è strutturato in apposite sezioni in funzione della tipologia di attività svolta dalle imprese stesse. In particolare sono iscritte nella sezione I le imprese di assicurazione con sede legale in Italia, nella sezione II, le sedi secondarie con sede legale in uno Stato terzo. (La sezione III è riservata alle particolari mutue assicuratrici con sede legale in Italia, la sezione IV alle imprese di riassicurazione con sede legale in Italia e la sezione V alle sedi secondarie, stabilite in Italia, di imprese di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo.)
Gli istituti finanziari e creditizi (iscritti all’ABI) abilitati ad esercitare fideiussione sono quelli registrati all'Albo della Banca d'Italia.   
La consultazione avviene attraverso il sito della Banca d’Italia www.bancaditalia.it: dalla home page cliccare prima su Vigilanza, poi a sinistra su Albi ed elenchi di vigilanza, infine su Gruppi bancari. Appare una mascherina di ricerca del gruppo bancario di interesse.
Fatta salva la costituzione di garanzie a favore di Arpea da parte degli Istituti Bancari ed Assicurativi di cui sopra, si rende noto che, ai sensi della Legge n.154/2016 art.13, si aggiungono i Consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti all'albo degli intermediari finanziari, previsto dall'art. 106 del TUB, di cui al D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 108 del medesimo testo unico.
Per informazioni riguardanti la Fidejussione è possibile contattare l'Ufficio ESECUZIONE PAGAMENTI, Responsabile Elena Melchiorri elena.melchiorri@arpea.piemonte.it Tel. 011/3025100
 

Categoria documento
Garanzia
Tipo di documento
Garanzie
Data documento
27/01/2025