In base all'art. 83, comma 3 bis del D.lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia) per le aziende che detengono terreni sussiste l'obbligo per ARPEA di acquisire la documentazione antimafia:
- per importi superiori a euro 25.000 nel caso di erogazione di fondi europei si richiede l'INFORMAZIONE ANTIMAFIA. (L. n. 233 del 29 dicembre 2021).
- per importi superiori a euro 5.000 per l'erogazione di fondi statali si richiede la COMUNICAZIONE ANTIMAFIA. (L. n. 233 del 29 dicembre 2021).
In base all'art. 83, comma 3, lettera e) del D.lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia) per le aziende che non detengono terreni, beneficiarie di erogazioni di fondi europei e nazionali, la soglia per l'acquisizione della documentazione antimafia è euro 150.000.
Per le poter effettuare le richieste di Informazione antimafia attraverso BDNA (Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia), devono essere inserite in fascicolo aziendale le seguenti dichiarazioni sostitutive:
- Dichiarazione sostitutiva iscrizione alla Camera di Commercio - Ditta individuale (allegato I)
- Dichiarazione sostitutiva iscrizione alla Camera di Commercio – Società (allegato II)
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione - Familiari conviventi (allegato III)
Per le richieste di Comunicazione antimafia vanno inserite in fascicolo aziendale le seguenti dichiarazioni sostitutive:
- Dichiarazione sostitutiva iscrizione alla Camera di Commercio - Ditta individuale (allegato I)
- Dichiarazione sostitutiva iscrizione alla Camera di Commercio – Società (allegato II)
In relazione alle diverse tipologie di ditte e società, i soggetti sottoposti al controllo (art. 85 del D.lgs. 159/2011) sono dettagliatamente esemplificati nella tabella schema controlli art. 85 Codice Antimafia.
Le dichiarazioni sostitutive hanno la validità di sei mesi dalla data di sottoscrizione delle stesse.
Le operazioni da effettuare dal detentore del fascicolo aziendale per l’aggiornamento dei dati e dei documenti sono dettagliate nel manuale “Istruzioni operative gestione antimafia in fascicolo aziendale”.
L'Informazione antimafia ha una validità di 12 mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non siano intercorse modificazioni dell'assetto societario.
La Comunicazione antimafia ha invece una validità di 6 mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non siano intercorse modificazioni dell'assetto societario.
Decorsi 6 o 12 mesi, rispettivamente per la comunicazione e per l’informazione, dalla ricezione di un esito negativo ottenuto per uno specifico atto amministrativo, è possibile procedere al pagamento di ulteriori somme dovute all’agricoltore per tale procedimento; negli altri casi è necessario procedere a una nuova consultazione della BDNA.
Il D.lgs. 159/2011, all'art. 86, comma 3, prevede che "i legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia".
Qualora pervenga un’informazione positiva, cioè qualora sussistano le predette cause, il beneficiario decade dal diritto all’aiuto. Analogamente, qualora il beneficiario risulti sottoposto alla misura di prevenzione decade, dalla data della definitività del provvedimento, dal diritto all’aiuto (art. 67, comma 2, del D.lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni).
ARPEA, in base all’ art. 92, commi. 2 e 3, del D.lgs. 159/2011, può procedere anche in assenza dell'Informazione antimafia, disponendo i pagamenti sotto condizione risolutiva. Nel caso di pagamenti disposti sotto condizione risolutiva e di successivo rilascio d'Informazione antimafia positiva, attestante la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto e di tentativi di infiltrazione mafiosa, ARPEA procede al recupero degli importi erogati.
Normativa di riferimento
Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136;
Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152, (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 265 del 6 novembre 2021), coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, recante: «Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.»;D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
Circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 - Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
Circolare AGEA prot. n. 9638 del 2 febbraio 2018 - Nota integrativa alla circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 in materia di procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
Circolare AGEA prot. n. 76178 del 3 ottobre 2019 - Procedura per l’acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al d.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni;
Circolare AGEA prot. n. 12575 del 17 febbraio 2020 -Ulteriori chiarimenti alla circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 e successive modificazioni e integrazioni in materia di procedura per l'acquisizione della documentazione antimafia;
Circolare AGEA prot. n. 11440 del 18 febbraio 2021 -Acquisizione della documentazione antimafia – modifiche normative introdotte per l’emergenza Covid-19.
Circolare AGEA prot. n. 003166 del 18 gennaio 2022 – Acquisizione della documentazione antimafia – modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 11440 del 18.02.21;