Faq - Frequently Asked Questions

Che cos’è il Fascicolo Aziendale?

Il Fascicolo Aziendale è l’insieme delle informazioni e dei documenti di un’azienda agricola. 

È elemento essenziale e imprescindibile per tutti i procedimenti amministrativi che riguardano l’erogazione di contributi comunitari (Fondi FEAGA e FEASR), nazionali e regionali in campo agricolo. Contiene, infatti, le informazioni che contribuiscono alla creazione e allo sviluppo del patrimonio produttivo di un’azienda agricola. 

Queste informazioni includono informazioni inerenti

  • l’anagrafica dell’azienda agricola (Anagrafica - Sede legale - Indicatori aziendali -Altre informazioni: iscrizioni a elenchi e registri, compresi i sistemi volontari di controllo utilizzati per ottenere certificazioni - Fonti Certificate: AT, AAEP, SIAN - Gestore Fascicolo: indica l’appartenenza dell’azienda a organizzazioni e/o associazioni agricole);

  • la composizione strutturale dell’azienda (Elenco associati - Soggetti collegati - Professionisti e consulenti - Conti Correnti - Unità produttive - Manodopera);

  • i beni materiali:

superfici e colture: (Piano Grafico – Appezzamenti – Particelle – Riepiloghi - Monitoraggio satellitare - Lista lavorazione - Unità Vitate - Altre unità arboree; 

Allevamenti (indica la composizione zootecnica);

Fabbricati e Strutture - Macchinari agricoli;

  • i beni immateriali

Diritti di produzione (titoli, titoli aggregati, autorizzazioni viticole);

  • documenti (anagrafici e territoriali).

Dove reperisco il manuale del fascicolo aziendale?

<a href="https://www.arpea.piemonte.it/come-fare-per/presentare-domanda/fascicolo-aziendale">https://www.arpea.piemonte.it/come-fare-per/presentare-domanda/fascicolo-aziendale</a>

Chi deve avere il Fascicolo aziendale?

Il Fascicolo Aziendale è un documento obbligatorio per chi vuole richiedere le agevolazioni e le erogazioni previste dalle normative nazionali e comunitarie per il settore agricolo.

Dove posso costituire il Fascicolo Aziendale?

Puoi creare il Fascicolo Aziendale elettronico presso:

  • un Centro di Assistenza Agricola (CAA) autorizzato e convenzionato con ARPEA, al quale devi conferire un mandato;

  • gli uffici delle Regioni territorialmente competenti.

Posso COSTITUIRE/TRASFERIRE il mio fascicolo aziendale presso un organismo pagatore (OP) differente da ARPEA

Si, ma esclusivamente per esplicita richiesta del titolare dell’azienda. 

Il modello da impiegare per l'eventuale “richiesta di costituzione / trasferimento  presso altro OP”  è il n. 6 del manuale del Fascicolo Aziendale Det. 50/2022 (versione editabile).

Tale modello, unitamente alla copia del documento di identità e di eventuale documentazione integrativa, deve essere inviato alla PEC dei due ORGANISMI PAGATORI (OP acquirente e l’OP cedente). 

La richiesta deve essere motivata da una delle seguenti situazioni: 

  • presenza di UTE (unità tecnico economiche) ubicate nel territorio dell’OP presso cui di vuole COSTITUIRE/TRASFERIRE il fascicolo aziendale.

oppure 

  • dall’ubicazione della residenza (in caso di ditta individuale) / dall’’ubicazione della sede legale (nel caso di aziende con personalità giuridica).

Devo per forza trasferire il mio fascicolo aziendale presso un OP diverso da ARPEA (e cambiare CAA) se ho recentemente variato la mia residenza/sede legale in una Regione diversa dal Piemonte?

No, non ci sono obblighi.

In assenza di esplicita richiesta da parte dell’azienda, il fascicolo rimane sotto la competenza di ARPEA, OP di origine presso cui era stato COSTITUITO (sulla base dell’ubicazione della residenza/sede legale effettiva all’epoca della costituzione). 

Per quanto riguarda il CAA mandatario, non occorre cambiarlo, eccetto nel caso di espressa volontà, in tal senso, da parte dell’azienda mandante.

Quanto dura l’iter di trasferimento/costituzione presso OP differente da quello di competenza? 

Circa 30 giorni. Fino a 60 giorni in caso di richiesta di integrazioni. 

Se la motivazione è data dall’ubicazione della residenza (in caso di ditta individuale) oppure dall’ubicazione della sede legale (nel caso di aziende con personalità giuridica), l’iter è un po’ più rapido. 

Come funziona l’iter di trasferimento/costituzione presso OP differente da quello di competenza? 

In seguito alla ricezione della PEC, l’upload sul SIAN dell’istanza e dei relativi documenti allegati è eseguito rispettivamente:

  • dal CAA in caso di TRASFERIMENTO;

  • dall’ARPEA in caso di COSTITUZIONE.

  • Se la motivazione della richiesta è data dall’ubicazione della residenza (in caso di ditta individuale) oppure dall’ubicazione della sede legale (nel caso di aziende con personalità giuridica), il CAA / l’OP devono evidenziarne la fattispecie tramite l’apposito FLAG sul SIAN.

L’istruttoria e la relativa definizione dell’esito vengono gestite dall’OP acquirente, in questa fase l’OP cedente può segnalare eventuali criticità.

Affinché la richiesta possa essere accolta, l’OP acquirente, sulla base della propria competenza territoriale, verificherà la sussistenza dei requisiti dell’istanza: ad esempio la presenza di almeno una UTE sul proprio territorio regionale oppure l’ubicazione della residenza (in caso di ditta individuale) / l’ubicazione della sede legale (nel caso di aziende con personalità giuridica).

L’iter si conclude con l’approvazione di AGEA COORDINAMENTO che assegna/nega, in via definitiva, il fascicolo all’OP ACQUIRENTE.

Il CAA, a questo punto, può procedere con la validazione del fascicolo e la presentazione delle eventuali pratiche finalizzate all’erogazione dei contributi comunitari.

Come posso aggiornare i dati del mio Fascicolo Aziendale?

Per aggiornare il tuo Fascicolo Aziendale, contatta l’Ente presso il quale l’hai costituito. 

Ogni quanto tempo devo aggiornare il Fascicolo Aziendale?

Il Fascicolo Aziendale deve essere aggiornato o confermato almeno una volta all’anno e prima della presentazione delle domande di aiuto.

Va aggiornato ogni volta che si verificano dei cambiamenti significativi nella gestione dell'azienda o nell'utilizzo del terreno. 

Per esempio, se hai acquisito o ceduto terreni, devi aggiornare il Fascicolo Aziendale con le informazioni relative. Allo stesso modo, se hai acquisito nuove attrezzature o hai modificato le modalità di gestione dell'azienda o modificato il tuo IBAN, dovrai aggiornare il Fascicolo con le nuove informazioni.

Cosa sono i Centri di Assistenza Agricola (CAA)?

I Centri di Assistenza Agricola (CAA) sono soggetti autorizzati che gestiscono e semplificano le procedure e gli adempimenti amministrativi delle aziende agricole. Una delle principali mansioni dei CAA è costituire e aggiornare il Fascicolo Aziendale degli agricoltori, dopo il conferimento del mandato.

Cosa si intende con Agricoltore in Attività o “Agricoltore Attivo”?

Essere un "Agricoltore Attivo" è il requisito fondamentale per accedere ai pagamenti della Politica Agricola Comune (PAC).

Questo requisito deve essere rispettato ogni anno per:

  • ricevere pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale;

  • ottenere titoli dalla Riserva Nazionale;

  • ricevere diritti all'aiuto attraverso il Trasferimento Titoli come agricoltore “cessionario”.

Nella programmazione 2023-2027, al momento della presentazione della Domanda Unica, l'Agricoltore Attivo si distingue in due categorie in base all'importo ricevuto:

  1. chi ha ricevuto meno di 5.000 euro di aiuto nell'anno precedente;

  2. chi ha ricevuto più di 5.000 euro di aiuto nell'anno precedente e soddisfa almeno uno dei seguenti requisiti:

  • è registrato nella sezione speciale del Registro delle Imprese come impresa agricola attiva (piccolo agricoltore o coltivatore diretto);

  • è iscritto all'INPS come coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale, colono o mezzadro;

  • ha una Partita IVA attiva nel settore agricolo (codice ATECO 01) e presenta la dichiarazione o la comunicazione annuale IVA.

Inoltre, per essere considerato “attivo”, l'agricoltore deve svolgere almeno una pratica colturale annuale per mantenere le superfici agricole o produrre nell'ambito dell'attività agricola.

Cosa si intende con “Giovane Agricoltore”?

Il "Giovane Agricoltore" è una persona che diventa il "capo di un’azienda agricola" per la prima volta.

Di seguito, i requisiti per essere considerato Giovane Agricoltore:

  • devi avere un'età compresa tra i 18 anni (compiuti al momento della presentazione della prima domanda di aiuto o della domanda di accesso alla riserva) e i 40 anni (nell’anno di presentazione della prima domanda di aiuto o della domanda di accesso alla riserva);

  • devi esserti stabilito in un'azienda agricola per la prima volta o nei cinque anni precedenti;

  • devi essere il "capo dell'azienda", il che significa che hai una quota significativa nel capitale dell'azienda e prendi decisioni finanziarie e di gestione importanti e durature.

Come Giovane Agricoltore, hai diritto a:

  • chiedere l'assegnazione dei titoli della riserva nazionale come Giovane Agricoltore;

  • ricevere il Sostegno Complementare al reddito per Giovani Agricoltori;

  • accedere al primo insediamento per Giovani Agricoltori.

Per ottenere i titoli, devi presentare una Domanda di Accesso alla Riserva (DAR) all'interno della domanda unica per i pagamenti diretti. Richiedi l'accesso nel quadro B e compila il quadro (R) dedicato per inserire i dettagli dell'azienda.

 

Per lo Sviluppo Rurale i giovani agricoltori devono avere un’età compresa tra i 18 anni compiuti e i 41 anni non compiuti al momento della presentazione della domanda di sostegno.

Cosa si intende per Nuovo Agricoltore?

Un "Nuovo Agricoltore" è un agricoltore che:

  • inizia l’attività agricola nell’anno della presentazione della domanda di aiuto o di accesso alla riserva o nei due anni precedenti come da apertura/estensione partita iva agricola, iscrizione INPS come coltivatore diretto, IAP, colono o mezzadro o data di presentazione di una domanda di erogazione di contributi per lo svolgimento di attività agricola o una dichiarazione riferita allo svolgimento dell’attività agricola;

  • ha un'età compresa tra i 41 e i 60 anni nell’anno di presentazione della domanda di aiuto.

Come Nuovo Agricoltore, puoi:

  • richiedere l'assegnazione di titoli dalla riserva nazionale con questa qualifica.

Per poter richiedere un aiuto come Nuovo Agricoltore, devi diventare il "capo d’azienda" di una ditta individuale o di una società con partita IVA attiva nel settore agricolo e devi avere il controllo effettivo e duraturo della società: questo significa che devi possedere una quota significativa del capitale e partecipare alle decisioni di gestione della società, incluse quelle finanziarie. 

Per ottenere i titoli, devi presentare una Domanda di Accesso alla Riserva (DAR) all'interno della domanda unica per i pagamenti diretti. Richiedi l'accesso nel quadro B e compila il quadro (R) dedicato per inserire i dettagli dell'azienda. Nel caso delle società i requisiti di “nuovo agricoltore” devono essere posseduti dal Legale rappresentante e dai soci che hanno il controllo effettivo e duraturo della società. 

Quali sono i requisiti formativi richiesti al “Giovane Agricoltore” e al “Nuovo Agricoltore”?

Per accedere ai contributi, al sostegno complementare al reddito o alla Riserva Nazionale per avere i titoli, sia il Nuovo Agricoltore sia il Giovane Agricoltore devono dimostrare il proprio curriculum formativo presentando uno di questi titoli di studio:

  • un diploma universitario a indirizzo agricolo, forestale, veterinario o un diploma di scuola superiore a indirizzo agricolo o percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale agricolarealizzati dalle istituzioni formative accreditate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano;

  • un diploma di scuola superiore in campo non agricolo, con un certificato di partecipazione a un corso di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell'esame finale, su tematiche legate al settore agroalimentare, ambientale o sociale. Il corso deve essere tenuto da enti accreditati dalle Regioni o dalle Province autonome;

  • un diploma di scuola media inferiore, insieme a un'esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, dimostrata dall'iscrizione al regime previdenziale agricolo per almeno 104 giorni all'anno.

Nel caso di Nuovo Agricoltore il requisito della formazione ed esperienza deve essere posseduto dal Legale Rappresentante che sottoscrive la domanda.

Cosa si intende per titoli o diritti all’aiuto?

Il titolo o diritto all’aiuto è il valore espresso in termini di € per ettaro sulla base del quale viene concesso il pagamento del sostegno di base al reddito che può essere richiesto dagli agricoltori in attività.

Il valore unitario dei diritti all’aiuto, che varia ogni anno, è calcolato dal Registro Nazionale titoli sulla base di criteri definiti dai Regolamenti Europei e non può superare 2000 €/ha.+

Trasferimenti dei titoli tra agricoltori

Fatta eccezione per il trasferimento per successione ereditaria effettiva o anticipata, i diritti all’aiuto possono essere trasferiti solo a un agricoltore in attività stabilito in Italia.

I titoli possono essere trasferiti con diverse modalità: vendita, affitto con terra, affitto senza terra, conferimento ad una società, trasformazione, fusione, scissioni di società, subentro in contratti di affitto, successione, etc.

Per poter trasferire i titoli:

  • è necessario un atto scritto e registrato tra le parti cedente e cessionario;

  • la domanda va presentata dal cessionario utilizzando una specifica funzione resa disponibile nell’ambito del SIAN;

  • il cedente deve dare il suo assenso sempre utilizzando una specifica funzione resa disponibile nell’ambito del SIAN (tranne nei casi di successione effettiva);

  • il cedente non deve avere debiti registrati nel Registro Nazionale Debitori o nel Registro debitori dell’Organismo Pagatore di riferimento.

I titoli ottenuti dalla Riserva Nazionale non possono essere trasferiti prima dei tre anni dall’assegnazione.

Come accedo ai contributi per lo Sviluppo Rurale?

Per accedere ai contributi sullo Sviluppo Rurale, occorre presentare una domanda di sostegno a valere su uno dei Bandi emanati dalla Regione Piemonte (o dal Gruppo di Azione Locale, GAL). 

Per le misure/gli interventi a investimento, dopo l’ammissione al sostegno si potrà presentare domanda di pagamento, come previsto dal bando.

Quali domande di pagamento posso presentare?

Per le misure/gli interventi a investimento si possono presentare le domande di pagamento di:

  • anticipo, senza rendicontazione di spese, sino al 50% massimo di sostegno, con presentazione di garanzia finanziaria;

  • acconto, con rendicontazione delle spese effettuate, sino ad una percentuale stabilita dal Bando;

  • saldo, con rendicontazione delle spese a completamento di tutto il progetto finanziato.

I Bandi definiscono quali tra queste domande di pagamento presentare, con le relative tempistiche.

Cosa succede dopo che ho presentato la domanda di pagamento?

La domanda di pagamento presentata viene istruita secondo i tempi e i modi previsti dai bandi, in conformità con la L. 241/90. 

Se l’istruttoria termina positivamente, la domanda viene inserita in una lista di liquidazione che viene successivamente trasmessa ad ARPEA. Qui viene sottoposta ad ulteriori controlli e, se superati, inserita in un decreto e poi mandato di pagamento. 

Se, diversamente, l’istruttoria termina con esito parzialmente positivo o negativo, il beneficiario viene contattato via PEC, affinché possa presentare le proprie controdeduzioni.

A quanto è determinato il coefficiente UBA dei capi delle specie ovine e caprine?

Nella programmazione 2023-2027 il coefficiente UBA di conversione è di 0.15 per il capo con più di un anno di età, mentre per i capi con un’età inferiore non vengono né conteggiati per i premi degli interventi zootecnici né per il carico di pascolamento delle superfici con mantenimento a pascolo.

Il mancato rispetto del carico massimo di pascolamento rende inammissibili le superfici per i titoli?

Come definito nelle note del MASAF in riferimento al DM n. 0525680 del 27/09/2023, il rispetto del carico massimo non determina l’inammissibilità della superficie interessata al premio BISS, ma determina inammissibilità del pascolo al rispetto dei requisiti del pascolamento, in sostituzione della certificazione SQNBA, necessaria al rispetto dei requisiti dell’intervento Eco-schema 1 livello 2. Laddove il carico massimo non venga rispettato, il periodo di pascolamento avvenuto in quel periodo non verrà conteggiato per l’ammissibilità del gruppo di animali all’intervento.

Se uno ha una stalla situata in montagna all'interno di un codice pascolo, è necessario attivare il codice pascolo anche se si tratta di pascolo intraziendale/limitrofo?

Si, il codice pascolo deve essere attivato. 

È necessario presentare la dichiarazione integrativa nel caso in cui l’allevatore abbia portato gli animali esclusivamente verso un pascolo identificato dal relativo codice pascolo registrato in BDN?

Nei casi in cui l’agricoltore abbia l’obbligo di registrare le movimentazioni in BDN e debbano essere conteggiati unicamente i capi oggetto delle predette movimentazioni, ai fini del pagamento dell’Eco-schema 1 – Livello 2, la dichiarazione integrativa non deve essere prodotta.

Quali sono le conseguenze per l’agricoltore se non viene rispettato il carico minimo e/o il carico massimo dell’attività di pascolamento per quanto riguarda l’Eco-schema 1 – Livello2? 

Nel caso prospettato l’impegno al pascolamento non è rispettato, pertanto, l’intervento non viene pagato e si applicano le sanzioni previste dal D.lgs. 42/2023 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora l’agricoltore abbia richiesto il pagamento anche dell’Eco-schema 1 – Livello 1, soddisfacendo le condizioni di ammissibilità e gli impegni del predetto livello 1, potrà percepirne il pagamento.

L’iscrizione a Classyfarm si perfeziona da parte dell’agricoltore nel momento in cui, ricevute le credenziali, esegue il primo accesso a sistema?

No. L’iscrizione a Classyfarm si intende eseguita con la richiesta di iscrizione presentata dall’agricoltore direttamente a Classyfarm o mediante la presentazione della richiesta prevista dalla circolare AGEA prot. n 85930 del 17 novembre 2023

Il pagamento dell’Eco-schema 1 – Livello 1 è riconosciuto, oltre che per gli ovini e i caprini da latte e da carne, anche per gli allevamenti ovini, caprini e bufalini misti? 

Si, come chiarito dal Masaf, in analogia a quanto previsto per gli allevamenti bovini.

Il pagamento dell’Eco-schema 1 – Livello 2 in favore dei suini è erogato esclusivamente per i suini in allevamento semibrado?

Si, come previsto dal PSP. 

Se un allevatore è iscritto a Classyfarm in un dato anno, l’iscrizione vale anche per gli anni successivi? 

Si, l’iscrizione è valida sino a quando non viene meno. 

Come sono determinate le UBA pagabili sul livello 2? 

Gli Organismi pagatori verificano il rispetto del carico UBA/ha utilizzando le procedure già in uso per verificare l’ammissibilità delle superfici pascolate ai fini dei pagamenti dei titoli PAC.

Se è rispettato il carico minimo e massimo previsto per il pascolamento, le UBA pagabili sono determinate considerando l’intera consistenza dell’allevamento, ovvero il contenuto della dichiarazione integrativa presentata in caso di pascolamento o, in presenza di un codice pascolo, avendo riguardo agli animali oggetto di movimentazione da registrare obbligatoriamente in BDN.

Le UBA pagabili non possono comunque essere superiori alle UBA comunicate da Classyfarm.

Ai fini del pagamento dell’Eco-schema 1 – Livello 2 per gli allevamenti biologici e quelli di piccole dimensioni vi è l’obbligo di rispettare l’iscrizione a Classyfarm o i valori delle DDD previste dal DM 15.12.2023 n. 690602?

Nella tabella sottostante sono riepilogate le condizioni che devono essere rispettate dagli allevamenti che, in deroga all’obbligo di aderire alla certificazione SQNBA o, per le campagne 2023 e 2024, al disciplinare di qualità allegato al DM 15 dicembre 2023 n. 690602, possono percepire il pagamento per il livello 2.

 

Livello

Iscrizione a Classyfarm

Rispetto valori DDD

Verifica pascolamento

Ulteriori requisiti

Livello 1 – no deroghe

sempre prevista

sempre prevista

non applicabile

 

Livello 2 – allevamenti biologici

non necessaria

non necessaria

non necessaria

Se l’allevamento non risultasse biologico, si applica la disciplina ordinaria prevista per il pagamento del livello 2.

Livello 2 – allevamenti di piccole dimensioni

non necessaria

non necessaria

Necessaria ai sensi del D.G.R n. 24 – 6754 del 17/04/2023

Se l’allevamento non risultasse di piccole dimensioni, si applica la disciplina ordinaria prevista per il pagamento del livello 2

Se il proprietario dei capi inserisce un detentore in alpe, il detentore in alpe deve avere richiesto a premio sulla sua domanda quelle superfici?

Si, al fine di poter valutare che il pascolamento sia avvenuto su una superficie che rispetta i requisiti dell’art 3 del DM 660087 e per potere valutare l’ammissibilità delle superfici nell’ambito del SIGC.

Se non ho caricato il periodo di pascolamento nell’apposito pannello della integrazione pascoli, i capi possono comunque essere pagati sul livello2?

Se i capi sono stati movimentati in un codice pascolo dall’azienda e non hanno effettuato pascolamento in superfici prive di codice pascolo, non è necessario che venga notificata la movimentazione. Se i capi sono stati movimentatati in un codice pascolo e detenuti da un detentore temporaneo diverso dall’azienda, è necessario che venga comunicato il comune e il detentore temporaneo. Se hanno effettuato un pascolo intraziendale l’informazione del riconoscimento dei capi è necessaria per stabilire quali capi sono ammissibili al premio. Se invece si è effettuato un pascolo vagante in superfici non limitrofe all’azienda prive di codice pascolo è necessaria sia l’integrazione del periodo di pascolamento con il riconoscimento dei capi sia l’autorizzazione dell’Asl competente al pascolo vagante. Se non si presenta nessuno dei casi precedenti o non si è inserito il dato di periodo di pascolamento come previsto dalle IO 78, non è possibile definire i capi ammissibili al livello 2 e l’effettivo carico con cui hanno contribuito al mantenimento del pascolo e di conseguenza tutto l’allevamento bovino sarà associato all’ammissibilità del gruppo di animali per il premio Eco-Schema 1 – Livello 1.

Se il detentore principale dell’allevamento ha rinunciato al livello 2, il premio può essere preso dal detentore in alpe?

No, Il premio dell’Eco-schema spetta prioritariamente al detentore principale dell’allevamento o, in caso di rinuncia per, al proprietario del capo. 

Nell'impegno/contratto necessario per richiedere il premio accoppiato delle piante annuali oleaginose quali sono gli elementi minimi che devono essere presenti?

Da quanto previsto dal paragrafo 5.2 della Circolare AGE. n. 76310 del 16 ottobre 2023, è necessario acquisire in fase di presentazione della domanda le seguenti informazioni minime obbligatorie: 

  • Codice fiscale dell’industria di trasformazione, sementiera, mangimistica, comprese le imprese di prima trasformazione/centri di stoccaggio, o del soggetto intermediario (cooperativa, consorzio agrario o Organizzazione di Produttori riconosciuta);

  • Denominazione dell’industria di trasformazione, sementiera, mangimistica, comprese le imprese di prima trasformazione/centri di stoccaggio, o del soggetto intermediario (cooperativa, consorzio agrario o Organizzazione di Produttori riconosciuta);

  • Tipologia coltura;

  • Data inizio impegno di coltivazione/contratto (si tratta o del contratto diretto tra agricoltore e industria o dell’impegno di coltivazione tra agricoltore e intermediario);

  • Data fine impegno di coltivazione/contratto (si tratta o del contratto diretto tra agricoltore e industria o dell’impegno di coltivazione tra agricoltore e intermediario);

  • L’estensione della superficie di impiego.

Come faccio a sapere se ARPEA ha già effettuato il pagamento del mio contributo?

Per conoscere lo stato di avanzamento della tua pratica di pagamento del contributo, puoi consultare il servizio presente sul nostro sito al link <a href="https://www.arpea.piemonte.it/come-fare-per/verificare-stato-domanda/albo-beneficiari">https://www.arpea.piemonte.it/come-fare-per/verificare-stato-domanda/albo-beneficiari </a> oppure contattare il contact center al numero verde 800 333 444

Se l'Organismo delegato mi ha comunicato di aver trasmesso ad ARPEA la lista di liquidazione della mia domanda di contributo, verrò pagato subito?

Il contributo non verrà pagato subito, in quanto la procedura prevede diversi passaggi, tutti interni ad ARPEA:

  • una fase di istruttoria (controlli amministrativi, verifica certificazione antimafia…)

  • una fase di controllo delle eventuali fideiussioni/garanzie

  • una fase di verifica della presenza di eventuali posizioni debitorie a carico del beneficiario 

  • una fase di autorizzazione del decreto di pagamento di competenza dell’Ufficio Autorizzazione Pagamenti, che adotta l'atto di nulla osta,

  • e un'ultima fase, di competenza dell'Ufficio Esecuzione pagamenti, che accerta la disponibilità di cassa e dà ordine al cassiere di pagare (mandato di pagamento).

Ho cambiato istituto di credito/è variato il mio IBAN. Cosa devo fare?

È necessario comunicare tempestivamente qualunque variazione al proprio detentore del fascicolo aziendale (Centro di assistenza agricola o Ufficio Regionale), che provvederà ai necessari aggiornamenti dell’Anagrafe agricola del Piemonte.

Cosa devo fare per la certificazione antimafia?

Il beneficiario di un contributo per il quale è obbligatoria la certificazione antimafia, deve rivolgersi al proprio detentore del fascicolo aziendale (Centro di assistenza agricola o Ufficio Regionale) per sottoscrivere i documenti necessari.

Le informazioni relative alla presentazione delle autocertificazioni per ditte individuali, società e familiari conviventi, nonché l’elenco dei soggetti e le informazioni in esso contenute dovranno essere inserite in un’apposita sezione del fascicolo aziendale.

Per informazioni sulla normativa e procedura consultate il sito alla pagina https://www.arpea.piemonte.it/certificazione-antimafia

I modelli sono scaricabili dal sito nella sezione DOCUMENTAZIONE Manuali autorizzazione pagamenti/ Antimafia.