Pagamenti Diretti

L’impianto della PAC 2023/2027 prevede che i pagamenti diretti siano parte integrante di un unico strumento di programmazione (Piano strategico) che include gli interventi settoriali delle OCM e lo Sviluppo Rurale.

I pagamenti diretti della Politica Agricola Comune, interamente finanziati dalla UE, sono finalizzati a sostenere il reddito degli agricoltori, incentivare il mantenimento in buono stato delle superfici agricole e sostenere le produzioni aumentandone la qualità, sostenibilità e competitività.

Il nuovo quadro regolatorio della PAC prevede che gli Stati membri adottino un proprio Piano Strategico Nazionale che, nel rispetto della regolamentazione generale, individui gli strumenti più adatti alla propria agricoltura per il raggiungimento degli obiettivi comuni.

Il sostegno di base è l’unico contributo erogato per titoli ed è destinato agli agricoltori in attività le cui aziende hanno dimensione di almeno 1 ettaro e che rispettano impegni di condizionalità ambientale e sociale.

In base al Piano Strategico Nazionale approvato e applicato con le disposizioni recate dal decreto ministeriale 23 dicembre 2022, dal 2023 in Italia sono attivate le seguenti tipologie di intervento sotto forma di pagamenti diretti, richiedibili in una unica soluzione attraverso la “domanda unica (DU)” dagli agricoltori in attività:

Sostegno di base al reddito per la sostenibilità  - BIss

Un pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile concesso sulla base dei diritti all’aiuto.

Il sostegno di base al reddito per la sostenibilità è un pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile concesso sulla base dei diritti all’aiuto. Viene destinato al BISS il 48% del massimale nazionale annuo destinato ai pagamenti diretti pari a 1.678,19 milioni di euro. L'intervento si pone l'obiettivo di sostenere il reddito agricolo, garantendo un sostegno più equo, procedendo nel processo di convergenza interna a livello nazionale già avviato nella scorsa programmazione.

L'aiuto è versato agli agricoltori in attività sotto forma di un pagamento annuale disaccoppiato basato sul valore dei diritti all'aiuto (titoli), di proprietà o in affitto, attivati sui corrispondenti ettari ammissibili.

In riferimento al processo di convergenza interna l’Italia ha effettuato le seguenti scelte:

  • Mantenimento dei diritti all’aiuto (titoli) nel periodo 2023-2027 che verranno ricalcolati secondo il meccanismo della convergenza;
  • Il livello massimo del valore dei titoli sarà pari a 2.000 euro al 2023;
  • Il valore unitario minimo del titolo da raggiungere nel 2026 dovrà essere pari all'85% del valore medio nazionale (pari a 167,20 euro/ha);
  • La perdita massima del valore dei titoli potrà essere pari al 30% del valore al 2023.

Accesso alla Riserva Nazionale
L’accesso alla riserva nazionale avviene mediante l’attribuzione di nuovi titoli agli agricoltori che non ne detengono, ovvero mediante l’aumento del valore dei titoli detenuti, fino al valore medio nazionale dei titoli nell'anno di assegnazione, fissato dall’Organismo di coordinamento. Per accedere alla riserva nazionale, gli agricoltori devono possedere taluni requisiti di carattere generale, nonché requisiti specifici propri della singola fattispecie richiesta.

Le Fattispecie di accesso alla riserva nazionale possono essere come giovane o nuovo agricoltore, in esito a Provvedimenti amministrativi o decisioni giudiziarie o in presenza di superfici soggette a programmi di ristrutturazione e sviluppo aziendale o di superfici situate in zone classificate montane o soggette a vincoli naturali significativi o con svantaggi specifici ai sensi della regolamentazione comunitaria.

La richiesta di accesso alla riserva nazionale è effettuata al momento della presentazione della domanda unica.

Trasferimento dei diritti all’aiuto
I diritti all’aiuto possono essere trasferiti solo ad agricoltori in attività stabiliti nello stesso Stato Membro.

Nel caso di successione ereditaria o anticipata i diritti all’aiuto possono essere trasferiti anche ad agricoltori non in attività.

La domanda di trasferimento titoli deve essere presentata dall’agricoltore cessionario secondo le modalità stabilite da AGEA Coordinamento e dall’Organismo pagatore presso cui il cessionario ha costituito il proprio fascicolo aziendale.

Il trasferimento dei titoli deve avvenire mediante atto scritto registrato (v. risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 114 del 17 ottobre 2006) firmato dalle parti, utilizzando una delle fattispecie di trasferimento previste dalla Circolare di Agea Coordinamento.

Sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità - CRIS

Sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità - CRISS

Introdotto con l'obiettivo di sostenere le aziende agricole di minori dimensioni.

Il sostegno ridistributivo al reddito è stato introdotto con l'obiettivo di sostenere le aziende agricole di minori dimensioni, tenendo conto del fatto che le aziende con superficie superiore a 50 ettari hanno un reddito medio maggiore di quello medio italiano. Viene destinato al sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità̀ (CRISS) una quota pari al 10% del plafond nazionale relativo ai pagamenti diretti pari a 349,6 milioni di euro erogati sotto forma di un pagamento disaccoppiato annuale per ettaro il cui importo previsto è pari a 81,70 euro/ha.

Il CRISS viene erogato solo sui primi 14 ettari ammissibili (che rappresenta la dimensione media delle aziende italiane). Possono richiedere il sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità̀ gli agricoltori in attività̀ che hanno diritto all’erogazione del sostegno di base al reddito la cui azienda ha dimensioni comprese tra 0,5 e 50 ettari ammissibili

Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori - CIS YF

Obiettivo incrementare la percentuale di imprenditori impegnati in agricoltura di età non superiore a 40 anni.

L'intervento è finalizzato ad incrementare la percentuale di imprenditori impegnati in agricoltura di età non superiore a 40 anni. Viene destinato al CIS YF il 2% del plafond nazionale dei pagamenti diretti pari a 69,92 milioni di euro erogati sottoforma di un pagamento annuale corrispondente a 83,50 euro/ha per un massimo di 90 ettari. Le principali caratteristiche sono le seguenti:

Sono beneficiari i "giovani agricoltori" che hanno diritto all’erogazione del sostegno di base al reddito per la sostenibilità̀ (BISS) e che si sono insediati in qualità di capo azienda da non più di cinque anni dalla prima presentazione di una domanda nell'ambito del CIS YF.

L'agricoltore ha diritto a percepire il sostegno complementare ai giovani agricoltori (CIS YF) per un massimo di cinque anni;  
Il requisito anagrafico di 40 anni deve essere posseduto dall'agricoltore nel primo anno di presentazione della relativa domanda o della domanda del pagamento per i giovani agricoltori di cui al regolamento (Ue) 1307/2013;

Nel caso di società, il requisito di giovane agricoltore è soddisfatto quando il "giovane agricoltore" esercita il controllo effettivo e duraturo sulla società per quanto riguarda le decisioni relative alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari, nell'anno di presentazione della domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto e in ogni anno per il quale la società presenta domanda per il CIS YF.

Regimi per il clima, l'ambiente ed il benessere animale (cd. eco-schemi)

Una delle principali novità della Pac 2023/2027

Gli ecoschemi rappresentano una delle principali novità della Pac 2023/2027, sono delle specifiche misure volte a tutelare il clima, l’ambiente e il benessere degli animali, destinati agli agricoltori in attività̀ che si impegnano ad applicare le pratiche previste nei rispettivi ecoschemi. Ai regimi ecologici sono destinati 874,06 milioni di euro pari al 25% del massimale nazionale. L’adesione agli ecoschemi è volontaria ed è correlata alla condizionalità rafforzata.

Per eventuali dubbi è possibile consultare la pagina dedicata alle domande e risposte sul sito della Rete Nazionale PAC.

ECO-1 Pagamento per la riduzione dell’antimicrobico resistenza e per il benessere animale

Il pagamento spetta all’agricoltore in attività che aderisce ad un percorso di riduzione dell’uso di antimicrobici veterinari misurato tramite l’applicativo Classyfarm o, alternativamente, che aderisce al Sistema di qualità̀ nazionale per il benessere animale (SQNBA). Il pagamento viene concesso come pagamento annuale compensativo per tutte le UBA oggetto d’impegno. L’importo unitario si distingue per ciascuna tipologia allevata e si articola su due livelli ai quali, alternativamente, l’agricoltore può aderire:

Livello 1 - Riduzione dell’antimicrobico resistenza

Introduce l’impegno alla riduzione dell’uso del farmaco, quantificato in base alla classificazione degli allevamenti rispetto al consumo di antibiotici attraverso lo strumento ClassyFarm, suddividendo le aziende zootecniche in classi rispetto ai quattro quartili della distribuzione della mediana regionale del valore DDD (Define Daily Dose). Sono ammissibili al pagamento gli allevamenti, anche misti, che alla fine dell’anno solare della domanda di aiuto (31 dicembre), rispetto alla MEDIANA regionale calcolata per l’anno precedente:

  • mantengono valori DDD entro il valore definito dalla mediana;
  • mantengono valori DDD entro il valore soglia indentificato dal terzo quartile, ma lo riducono del 20%;
  • hanno valori DDD che passano dal quarto al terzo quartile con una riduzione di almeno il 10%.

L’importo unitario previsto è così ripartito:

  • Bovini da latte: 66 euro/UBA
  • Bovini da carne: 54 euro/UBA
  • Bovini a duplice attitudine: 54 euro/UBA
  • Vitelli a carne bianca: 24 euro/UBA
  • Ovini da latte: 60 euro/UBA
  • Ovini da carne: 60 euro/UBA
  • Caprini: 60 euro/UBA
  • Bufalini: 66 euro/UBA
  • Suini (tutte le tipologie): 24euro/UBA
  • Caprini: 60 euro/UBA

Livello 2 – Adesione al sistema SQNBA con pascolamento

Mira a perseguire le finalità introdotte dalle Strategie Farm to Fork e Biodiversità 2030, relativamente alle tematiche di benessere animale e alla sostenibilità ambientale, contribuendo alla protezione ed alla resilienza delle zone agricole e naturali. Prevede l’adesione al Sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQNBA) con pascolamento: l’allevatore aderisce al SQNBA nel rispetto degli impegni previsti dal relativo disciplinare con ricorso al pascolo, controllati e attestati dai rispettivi Organismi di Controllo. Il pagamento spetta agli allevamenti che, alla fine del periodo di osservazione, rispetto alla distribuzione della mediana calcolata per l’anno precedente, rientrano nelle seguenti soglie:

  1. i valori DDD sono mantenuti entro il valore definito dalla mediana;
  2. i valori DDD sono mantenuti entro il valore soglia identificato dal terzo quartile, ma lo riducono del 20%;
  3. i valori DDD passano dal quarto al terzo quartile con una riduzione di almeno il 10%.

L’importo unitario previsto è così ripartito:

  • Bovini da latte e duplice attitudine: 240 euro/UBA
  • Bovini da carne: 240 euro/UBA

Deroga

  • L’adesione al sistema SQNBA non è obbligatoria per gli allevamenti biologici i cui impegni sono stabiliti dal relativo disciplinare e per gli allevamenti bovini di piccole dimensioni a condizione che i controlli relativi all’impegno del pascolamento siano effettuati dalle amministrazioni (regionali/provinciali) territorialmente competenti.
  • Allevamenti bovini di massimo 20 UBA nell’anno di domanda 2023 possono accedere al Livello 2 dell’ecoschema anche non aderendo al SQNBA, a condizione che rispettino l’impegno di pascolamento.
ECO-2 Pagamento per inerbimento delle colture arboree

Prevede il mantenimento dell’inerbimento spontaneo o seminato nell’interfila delle colture arboree o, per le colture arboree non in filare, all’esterno della proiezione verticale della chioma.

L’eco-schema "Inerbimento delle colture arboree" prevede il mantenimento dell’inerbimento spontaneo o seminato nell’interfila delle colture arboree o, per le colture arboree non in filare, all’esterno della proiezione verticale della chioma. Il pagamento è concesso, come pagamento annuale compensativo per tutta la superficie oggetto di impegno.  
IMPEGNI

  1. Assicurare la presenza di copertura vegetale erbacea spontanea o seminata (nel rispetto dell’impegno IM03) nell’interfila o, per le colture non in filare, all’esterno della proiezione verticale della chioma, tra il 15 settembre e il 15 maggio dell’anno successivo. La copertura vegetale deve essere assicurata su almeno il 70% della superficie oggetto di impegno.
  2. Non effettuare il diserbo chimico nell’interfila o, per le colture non in filare, all’esterno della proiezione verticale della chioma.
  3. Non effettuare lavorazioni del terreno nell’interfila o, per le colture non in filare, all’esterno della proiezione verticale della chioma, durante tutto l’anno. È consentito qualsiasi metodo di semina che non implichi la lavorazione del suolo.
  4. Durante tutto l’anno, gestire la copertura vegetale erbacea esclusivamente mediante operazioni meccaniche di sfalcio, trinciatura-sfibratura della vegetazione erbacea.  
    Sono fatte salve le diverse disposizioni previste dai Servizi fitosanitari finalizzate al contenimento o eradicazione di fitopatie o di parassiti (ad esempio Xylella fastidiosa).  L’importo unitario previsto è pari a 120 euro/ettaro e pari a 144 euro/ettaro nelle ZVN e N2000.
ECO-3 Pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico

Finalizzato a sostenere il mantenimento degli oliveti quale patrimonio del paesaggio agrario. L’eco-schema “Salvaguardia olivi di particolare valore paesaggistico” è finalizzato a sostenere il mantenimento degli oliveti quale patrimonio del paesaggio agrario e dove l’olivicoltura tradizionale svolge importanti funzioni ambientali quali la tutela della biodiversità agricola la prevenzione del dissesto idrogeologico e del rischio di incendi.

Si considerano di particolare valore paesaggistico e storico gli oliveti anche in consociazione con altre colture arboree con una densità minima di 60 piante ad ettaro e massima di 300 piante per ettaro e quelli individuati dalla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, fino ad un massimo di 400 piante per ettaro. Il pagamento è concesso come pagamento annuale compensativo per tutta la superficie oggetto d’impegno

IMPEGNI

  1. Assicurare la potatura biennale delle chiome
  2. Divieto di bruciatura in loco dei residui di potatura, salvo diversa indicazione delle autorità competenti
  3. Mantenimento, per almeno un anno successivo a quello di adesione all’eco-schema, dell’oliveto nello statu quo, quale valore paesaggistico, e divieto di conversione, anche attraverso infittimenti, in sistemi più intensivi.

L’aiuto previsto medio è pari a 220 euro/ettaro e pari a 264 euro/ettaro nelle ZVN e N2000.

ECO- 4 Pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento

Favorisce l’introduzione in un avvicendamento almeno biennale di colture leguminose e foraggere o di colture da rinnovo con l’impegno alla gestione dei residui  
L’eco-schema “Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento” intende favorire l’introduzione in un avvicendamento almeno biennale di colture leguminose e foraggere o di colture da rinnovo con l’impegno alla gestione dei residui.  
Il pagamento è concesso come pagamento annuale compensativo per tutta la superficie oggetto d’impegno, riferibile alle superfici oggetto di domanda investite a seminativo.

IMPEGNI

  1. Assicurare l’avvicendamento almeno biennale sulla medesima superficie di colture leguminose e foraggere, o colture da rinnovo ( 2.52 MB), inserendo nel ciclo di rotazione, almeno una coltura miglioratrice proteica o oleaginosa, o almeno una coltura da rinnovo. L’alternanza può essere assicurata anche dalle colture secondarie e deve essere attuata su almeno due anni. Nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante da foraggio e terreni a riposo l’impegno è assolto ipso facto;
  2. Sulle colture leguminose e foraggere non è consentito l’uso di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari nel corso dell’anno. Sulle colture da rinnovo è consentito esclusivamente l’uso della tecnica della difesa integrata o produzione biologica.
  3. Fatta eccezione per le aziende zootecniche, effettuare l’interramento dei residui di tutte le colture in avvicendamento.

Il pagamento previsto è pari a 110 euro/ha.

ECO- 5 Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori

Obiettivo salvaguardare la biodiversità attraverso la diffusione di colture di interesse apistico e un uso sostenibile e ridotto dei pesticidi

L’eco-schema “Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori” prevede la salvaguardia della biodiversità attraverso la diffusione di colture di interesse apistico e ad un uso sostenibile e ridotto dei pesticidi con anche effetti benefici sulla biodiversità. Il pagamento spetta agli agricoltori in attività̀ e gruppi di agricoltori in attività̀ per il mantenimento di una copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere) a perdere, spontanee o seminate, nelle superfici con colture arboree o a seminativo.

IMPEGNI COLTURE ARBOREE

  1. Su una superficie minima di almeno 0,25 ettari contigui, con una larghezza minima di 20 metri, mantenimento nell’anno di impegno, di una copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere), spontanee o seminate nell’interfila o, per le colture non in filare, all’esterno della proiezione verticale della chioma. Il mantenimento viene assicurato tramite la possibilità di effettuare la semina delle suddette piante. La copertura vegetale deve essere assicurata su almeno il 70% della superficie oggetto di impegno.
  2. Non eseguire operazioni di sfalcio, trinciatura o sfibratura delle piante di interesse apistico su tutta la superficie delle coltivazioni arboree, per tutto il periodo dalla germinazione al completamento della fioritura.
  3. Non utilizzare diserbanti chimici ed eseguire il controllo esclusivamente meccanico o manuale di piante infestanti non di interesse apistico su tutta la superficie delle coltivazioni arboree oggetto di Impegno.
  4. Non utilizzare gli altri prodotti fitosanitari durante la fioritura sia della coltura arborea sia della coltura di interesse apistico su tutta la superficie delle coltivazioni arboree oggetto di impegno; durante il resto dell’anno applicare le tecniche della difesa integrata.

Sono fatte salve diverse disposizioni previste dai Servizi fitosanitari finalizzate al contenimento o eradicazione di fitopatie o di parassiti;

L’aiuto previsto è pari a 250 euro/ettaro e a 300 euro/ettaro nelle ZVN e N2000.  

 IMPEGNI SEMINATIVI

  1. Mantenimento nell’anno di impegno di una copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere) spontanee o seminate su una superficie minima di almeno 0,25 ettari contigui, con una larghezza minima di 20 metri, e una distanza da 3 a 5 metri (fascia di rispetto) da colture limitrofe non soggette a limitazione dell’uso di prodotti fitosanitari. Il mantenimento viene assicurato tramite la possibilità di effettuare la semina delle suddette piante.
  2. Non eseguire operazioni di sfalcio, trinciatura o sfibratura delle piante di interesse apistico sulla superficie oggetto di impegno, per tutto il periodo dalla germinazione al completamento della fioritura.
  3. Fino al completamento della fioritura non utilizzare i diserbanti chimici e gli altri prodotti fitosanitari sulla superficie oggetto di impegno ed eseguire il controllo esclusivamente meccanico o manuale di piante infestanti non di interesse apistico sulla superficie oggetto di impegno.

L’aiuto previsto è pari a 500 euro/ettaro e a 600 euro/ettaro nelle ZVN e N2000

 

Pagamenti accoppiati – CIS

Ha come obiettivo principale quello di favorire specifici settori e produzioni in difficoltà. Si divide in sostegno accoppiato per le superfici e sostegno accoppiato per la zootecnia

Il sostegno accoppiato al reddito ha come obiettivo principale quello di favorire specifici settori e produzioni in difficoltà. Al sostegno accoppiato al reddito sono destinati 524,43 milioni di euro pari al 15% del massimale nazionale. È concesso agli agricoltori in attività̀ sotto forma di pagamento annuale per ettaro solo per le superfici determinate come ettari ammissibili e, nel caso dei settori e produzioni è concesso agli animali che rispettano i requisiti di identificazione individuale e registrazione.

Gli importi unitari effettivi da erogare, per ciascun anno di domanda, sono determinati dall’organismo di coordinamento in relazione al numero dei capi e degli ettari, ammissibili al sostegno nell’anno considerato, nel rispetto degli importi unitari massimi.

Sostegni accoppiati per le superfici

Le colture interessate sono: frumento duro, riso, barbabietola da zucchero, pomodoro da trasformazione, oleaginose, agrumi, olivo, soia e colture proteiche leguminose.

Frumento duro

Il sostegno accoppiato al frumento duro è assegnato per premi alla coltivazione solo in Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Dall'anno di domanda 2024 è richiesto l'uso della semente certificata. L'importo unitario previsto è pari a 93,50 euro/ha.

Riso

Dall'anno di domanda 2024 è richiesto l'uso della semente certificata.  
L'importo unitario previsto è pari a 336,46 euro/ha.

Barbabietola da zucchero

Sono beneficiari gli agricoltori in attività, senza limitazioni regionali, che coltivano barbabietola da zucchero, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali, mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena della radice ed impegnata nei contratti di fornitura stipulati con un'industria saccarifera, da allegare alla domanda di aiuto. Dall'anno di domanda 2024 è richiesto l'uso della semente certificata. L'importo unitario previsto è pari a 657,93 euro/ha.

Pomodoro da trasformazione

Il premio è concesso per ettaro di superficie a pomodoro impegnata in contratti di fornitura stipulati con un'industria di trasformazione del pomodoro per il tramite di un'organizzazione dei produttori riconosciuta.

Dall'anno di domanda 2024, sarà richiesto di utilizzare esclusivamente materiale di propagazione certificato.

L'importo unitario previsto è pari a 173,64 euro/ha.

Oleaginose

Sono beneficiari gli agricoltori in attività, che conducono superfici coltivate con colture proteoleaginose impegnate in contratti con industria di trasformazione, sementiera o mangimifici.

Dall'anno di domanda 2024 è richiesto l'uso della semente certificata. L'importo unitario previsto è pari a 101,00 euro/ha.

Agrumi

L'aiuto è concesso per ettaro di superficie investita ad agrumeti specializzati che, nell’anno di domanda, sono inseriti nel sistema dei controlli per la relativa produzione a Denominazione di origine protetta (Dop) o Indicazione geografica protetta (Igp).   
L'importo unitario previsto è pari a 150,85 euro/ha.

Olivo

Per il settore olivicolo il sostegno è assegnato agli ettari ammissibili coltivati ad oliveto che, nell’anno di domanda, sono stati inseriti nel sistema dei controlli per la produzione degli oli di oliva certificati a Dop o Igp. Sono stati eliminati i sostegni relativi alle superfici olivicole nelle regioni Liguria, Puglia e Calabria e il sostegno relativo alle superfici olivicole con pendenza superiore a 7,5% per le regioni Puglia e Calabria. L’importo unitario previsto è pari a 116,97 euro/ha.

Soia

Il premio è destinato a superfici coltivate esclusivamente a soia  
Dall'anno di domanda 2024 è richiesto l'uso della semente certificata. L'importo unitario previsto è pari a 136,32 euro/ha

Colture proteiche - leguminose eccetto soia

Il premio è concesso per ettaro di superficie a leguminose da granella ed erbai annuali di sole leguminose, eccetto la soia. Sono beneficiari gli agricoltori in attività che conducono superfici investite a leguminose da granella ed erbai annuali di sole leguminose, fino alla maturazione piena dei semi per le colture di leguminose da granella e fino all'inizio della fioritura per gli erbai. L'importo unitario previsto è pari a 40,04 euro/ha.

Sostegni accoppiati per la zootecnia

Riferito a tutto il territorio nazionale, riguarda il latte bovino, il latte bufalino, le vacche nutrici, i bovini macellati in età compresa tra 12 e 24 mesi, le agnelle da rimonta, gli ovini e caprini macellati

Il sostegno accoppiato in ambito zootecnico è riferito a tutto il territorio nazionale. Condizione essenziale di ammissibilità è la corretta identificazione e registrazione nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN). Tale requisito deve essere rispettato per l’erogazione di tutti i sostegni accoppiati in ambito zootecnico (bovini, ovini e caprini).

Dall’anno 2023 per poter ricevere il premio per latte bovino, latte di bufale e bovini macellati è stato introdotto l’obbligo di adesione al sistema Classyfarm.

Latte bovino

Il sostegno è destinato alle vacche da latte di età superiore ai venti mesi che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati in BDN. Sono previsti due livelli:  
Livello 1  
Possono accedere al premio i produttori di latte i cui capi appartengano ad allevamenti che, nell'anno di presentazione della domanda risultino aderenti al sistema Classyfarm e rispettino specifici requisiti igienico sanitari e qualitativi.  
Livello 2  
Per le vacche da latte allevate, per almeno sei mesi, in zone montane, possono accedere al premio i produttori di latte i cui capi appartengano ad allevamenti che, nell'anno di presentazione della domanda, rispettino specifici requisiti qualitativi ed igienico sanitari  
L'importo unitario previsto è pari a 67,15 euro/capo per il livello 1 e a 122,93 euro/capo per il livello 2.

Latte di bufale

Il premio è destinato alle bufale di età superiore ai trenta mesi che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati in BDN. È beneficiario l'agricoltore in attività, senza limitazioni regionali, detentore al momento del parto della bufala appartenente ad un allevamento aderente al sistema Classyfarm nell'anno di domanda in questione. L'importo unitario previsto è pari a 32,70 euro/capo.

Vacche nutrici

Il premio è destinato alle vacche nutrici, di età superiore ai 20 mesi, che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati in BDN. Posso beneficiare del premio sia gli allevatori  di vacche nutrici iscritte nei libri genealogici o nel registro anagrafico delle razze individuate da carne o a duplice attitudine sia gli allevatori di vacche nutrici non iscritte nei Libri genealogici o nel registro anagrafico e appartenenti ad allevamenti nella BDN non individuati come allevamenti da latte. L'importo unitario previsto è pari a 118,22 euro/capo per le vacche nutrici iscritte nei libri genealogici o registro anagrafico e a 70,67 euro/capo per le vacche nutrici non iscritte.

Bovini macellati età 12-24 mesi

Il premio è destinato ai bovini macellati in età compresa tra 12 e 24 mesi provenienti da allevamenti aderenti al sistema Classyfarm, identificati e registrati in BDN. Sono previsti 2 livelli:  
Livello 1: allevati per almeno sei mesi prima della macellazione;  
Livello 2: allevati in azienda per almeno sei mesi prima della macellazione e che rispettino una delle seguenti condizioni:

  • certificati Dop/Igp oppure
  • aderenti a SQN
  • allevati in aziende aderenti a OP riconosciute
  • allevati in azienda per almeno 12 mesi prima della macellazione
  • allevati per almeno sei mesi e aderenti a sistemi di etichettatura volontaria riconosciuti.  
     

L'importo unitario previsto è pari a 38,98 euro/capo per il livello 1 e a 57,51 euro/capo per il livello 2.

Agnelle da rimonta


Il premio è destinato alle agnelle, identificate e registrate in BDN facenti parte della quota di rimonta nell'anno, che fanno parte di greggi che aderiscono ai piani regionali di selezione per la resistenza alla scrapie. 

Considerando un valore massimo della quota di rimonta del 20% sul totale dei soggetti adulti in riproduzione, la quota di agnelle da rimonta ammissibili a finanziamento per ciascun gregge è determinata come segue: 

a) il 75% delle agnelle in quota di rimonta, per gli allevamenti ove l'obiettivo del piano di risanamento risulta non raggiunto; 

b) il 35% delle agnelle in quota di rimonta, per gli allevamenti ove l'obiettivo del piano di risanamento risulta raggiunto (allevamenti dichiarati indenni). 

L'importo unitario previsto è pari a 23,09 euro/capo.

Ovini e caprini macellati 

Il premio è destinato ai capi ovicaprini macellati e certificati Dop o Igp, correttamente identificati e registrati in BDN. L'importo unitario previsto è pari a 5,91 euro/capo

La Domanda Unica

La Domanda Unica deve essere presentata all'Organismo Pagatore entro il 15 maggio di ogni anno. Entro certi limiti può essere presentata anche oltre la data di scadenza ma per ogni giorno di ritardo è prevista una penalità sull’importo cui l’agricoltore avrebbe diritto. Il modulo di domanda è precompilato con le informazioni geospaziali desunti dal Piano Colturale Grafico, relativamente agli interventi a superficie, e con le informazioni desunte dalla banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN), relativamente agli interventi per animale.

Il pagamento avviene in due tranche: di norma un anticipo viene corrisposto dal 16 ottobre al 30 novembre dell’anno di presentazione della domanda mentre il saldo entro il 30 giugno dell’anno successivo. L’anticipo è pari al 50% del valore ammissibile della domanda, elevabile solo con esplicita deroga della Commissione.

Istanza di riesame

Le istanze di riesame sono un procedimento di competenza di Regione Piemonte. Sono disciplinate con una determinazione

DD 595/A1700A/2022 del 26/07/2022 che disciplina il procedimento amministrativo volto alla definizione dei dati territoriali della superficie dichiarata nel fascicolo aziendale e le modalità per presentare eventuali istanze di riesame nei casi in cui l’agricoltore non concordi sugli esiti del raffronto tra quanto dichiarato e quanto rilevato mediante fotointerpretazione. 

Documentazione del Regime di Pagamento Unico

Accesso diretto alla documentazione

 

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