Tipologia e descrizione dei titoli
Il Regime di Pagamento Unico ha introdotto, per l’erogazione del pagamento, il concetto di “titolo” ovvero diritto all’aiuto. I titoli possono essere storici o da riserva. L’agricoltore in possesso di titoli di qualunque natura deve annualmente abbinare, attraverso la domanda di aiuto, gli stessi titoli ad una equivalente superficie di terreno ammissibile al premio Regime di Base.
Il Registro nazionale dei titoli è detenuto da Agea, ed è pubblicamente consultabile tramite il CUAA dell’azienda.
Con le attività di “Gestione dei titoli” si intende il trasferimento dei diritti all'aiuto.
Requisiti generali di ammissibilità della domanda di trasferimento titoli
L’art. 13 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 stabilisce che i titoli possono essere trasferiti unicamente a un agricoltore in attività a norma dell'art. 4 del medesimo decreto, tranne in caso di successione effettiva o anticipata.
Il soggetto cessionario deve pertanto essere in possesso del requisito di agricoltore in attività alla data di presentazione della domanda di trasferimento titoli nel sistema informatico dell’Organismo pagatore competente.
Le istruttorie sul requisito in questione devono essere eseguite, secondo le modalità e le procedure previste dalla circolare AGEA prot. n. 12874 del 22 febbraio 2023, entro il 30 novembre dell’anno di presentazione della domanda di trasferimento titoli.
Conseguentemente, eventuali istruttorie eseguite oltre il suddetto termine non producono effetto in relazione ai trasferimenti titoli della campagna di riferimento e le domande di trasferimento, poiché mancanti di una condizione di ammissibilità, sono rigettate.
Il soggetto cedente, viceversa, può anche non soddisfare il requisito di agricoltore in attività.
Ulteriore requisito di ammissibilità della domanda di trasferimento titoli è l’assenza di debiti in capo al soggetto cedente.
In presenza di un debito, entro il 30 novembre dell’anno di presentazione della domanda di trasferimento titoli, è possibile eseguire una o entrambe le seguenti attività:
- il cedente estingue il debito;
- la domanda di trasferimento titoli presentata nei termini deve essere modificata limitando la stessa ad un numero di titoli che faccia permanere nel portafoglio dell’agricoltore titoli per un valore almeno pari all’importo del debito.
Successivamente alla scadenza del 30 novembre dell’anno di presentazione della domanda di trasferimento titoli senza che sia stata eseguita una qualsiasi delle attività sopra descritte, permanendo il debito, la domanda di trasferimento titoli è rigettata.
Inoltre, in presenza di una sospensione amministrativa annotata nel Registro nazionale titoli, disposta dall’Organismo pagatore o da Agea coordinamento, riguardante il cedente o il cessionario o i titoli oggetto di trasferimento, la domanda di trasferimento dei titoli è rigettata qualora entro il 30 novembre dell’anno di presentazione della domanda di trasferimento titoli non venga cancellata la sospensione.
La domanda di trasferimento titoli è altresì rigettata qualora il soggetto cedente non presti l’assenso al trasferimento, per le casistiche e con la procedura descritta al successivo paragrafo 5 entro il 30 novembre dell’anno di presentazione della domanda di trasferimento titoli.
Inoltre, la domanda di trasferimento titoli è rigettata qualora sia stata concessa l’anticipazione con Fondi nazionali in favore del soggetto cedente o qualora quest’ultimo abbia manifestato diniego espresso al trasferimento.
Il trasferimento dei titoli deve avvenire mediante atto scritto registrato (v. risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 114 del 17 ottobre 2006) firmato dalle parti, utilizzando una delle fattispecie di trasferimento previste nell’Allegato 1 alla presente circolare e alle condizioni indicate per ciascuna fattispecie sia al successivo paragrafo 3 che nell’Allegato 2 alla presente circolare nel quale è altresì indicata, per ciascuna fattispecie, la documentazione che deve essere prodotta. Entrambi i suddetti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente circolare.
Nell’atto scritto registrato di trasferimento dei titoli, sia per le cessioni totali che parziali, devono essere sempre indicati i numeri identificativi dei titoli oggetto di trasferimento. È possibile a tal fine allegare all’atto di trasferimento la stampa del Registro nazionale titoli con il dettaglio dei titoli del soggetto cedente che si intendono trasferire.
Il mancato rispetto della disciplina prevista dal presente paragrafo determina il rigetto della domanda di trasferimento titoli.
Ferma restando la scadenza del 30 novembre come sopra definita, si precisa per l’erogazione degli anticipi PAC (dal 16 ottobre al 30 novembre di ciascun anno), i trasferimenti dovranno essere perfezionati prima della loro esecuzione.
Fattispecie di trasferimento titoli
Le fattispecie di trasferimento titoli previste dagli Allegati 1 e 2 della circolare AGEA 0026880 del 12/04/2023 (link alla circolare), sono:
- Vendita (codice 1.0)
- Affitto/comodato di titoli con terra (codice 2.0)
- Affitto/comodato di titoli senza terra (codice 2.1)
- Affitto/comodato con movimentazione a 3 soggetti: proprietario dei titoli, proprietario della terra, affittuario di titoli e terra nei soli casi previsti (codice 2.2)
- Risoluzione/recesso del contratto e rientro dei titoli (codice 2.5)
- Contratto di compartecipazione stagionale (codice 2.6)
- Successione anticipata (codice 3.0)
- Successione effettiva (codice 3.2)
- Scioglimento della comunione ereditaria (codice 3.6)
- Trasformazione di forma societaria (codice 4.2)
- Conferimento temporaneo di titoli ad una società (codice 4.3)
- Restituzione titoli dalla società al soggetto conferente (codice 4.4)
- Conferimento di titoli ad una società dal soggetto affittuario di titoli (codice 4.5)
- Scissione di società (codice 5.0)
- Fusione di società (codice 6.0
- Restituzione volontaria dei titoli alla riserva nazionale (codice 7.0)
- Fattispecie dal codice 9.0 al codice 10.7
- Subentro per sovrapposizione in un contratto di affitto di titoli nella posizione del proprietario per successione effettiva (subentrante e affittuario sono la stessa persona) – codice 9.6
Domanda di trasferimento dei titoli
La domanda di trasferimento titoli è presentata dall’agricoltore cessionario all’Organismo pagatore competente tramite il CAA al quale ha conferito mandato o direttamente all’Organismo pagatore competente se l’agricoltore non è associato ad alcun CAA.
La domanda di trasferimento deve essere sottoscritta dall’agricoltore cessionario e contiene le informazioni riportate nel fac-simile di modello, di carattere orientativo, allegato alla presente circolare (Allegato 4).
Ai sensi dell’art. 13 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, la domanda di trasferimento titoli deve essere presentata, a pena di inopponibilità, agli Organismi pagatori competenti per territorio entro il termine previsto per la presentazione della domanda unica, anche tardiva, per l’anno di campagna.
Successivamente a tale scadenza NON è possibile presentare domande di trasferimento titoli.
La documentazione giustificativa da allegare obbligatoriamente in ragione della fattispecie di trasferimento scelta, completa in ogni sua parte, registrazione dell’atto compresa, deve essere prodotta al momento della presentazione della domanda di trasferimento e, comunque, non oltre la scadenza per la presentazione della domanda di trasferimento titoli.
Con riferimento, invece, alle domande di trasferimento presentate entro il termine sopra indicato:
- i trasferimenti titoli per i quali il cedente ha manifestato espresso diniego sono rigettati;
- i trasferimenti tempestivamente presentati devono essere perfezionati entro il 30 novembre dell’anno di presentazione della domanda di trasferimento. Sempre entro il medesimo termine del 30 novembre, in presenza di anomalie visibili nella sezione specifica della domanda di trasferimento e/o nel sistema informativo dell’Organismo pagatore competente che non consentono il perfezionamento del trasferimento, l’agricoltore interessato, anche mediante il CAA al quale ha conferito mandato, ha l’onere di attivarsi e di superare, ove possibile, l’anomalia segnalata.
I trasferimenti non perfezionati entro il 30 novembre dell’anno di presentazione della domanda di trasferimento sono rigettati.
Ciò in quanto la conclusione dei trasferimenti titoli costituisce condizione necessaria per l’esecuzione, da parte del Registro nazionale titoli, di una serie di attività propedeutiche al pagamento dei saldi della domanda unica della campagna (calcolo dei titoli dalla riserva nazionale, riduzione lineare del valore dei titoli a livello nazionale).
- successivamente al termine del 30 novembre dell’anno di presentazione della domanda di trasferimento, possono essere conclusi ulteriori trasferimenti titoli il cui perfezionamento discende dalla risoluzione di anomalie e problematiche non riferibili ad adempimenti a carico degli agricoltori che dovevano essere eseguiti entro il termine sopra indicato.
Terminata l’istruttoria della domanda di trasferimento titoli, l’Organismo pagatore comunica il trasferimento all’Organismo di coordinamento, con le funzionalità informatiche già in uso, entro cinque giorni lavorativi.
L’Organismo di coordinamento, competente alla tenuta del Registro nazionale titoli, convalida il trasferimento entro i successivi cinque giorni lavorativi, qualora non riscontri anomalie. Le eventuali anomalie accertate, attraverso specifiche funzionalità informatiche, sono comunicate all’Organismo pagatore competente che le mette a disposizione dell’interessato, anche per il tramite del CAA al quale l’agricoltore ha conferito mandato per la gestione del fascicolo aziendale.
Si precisa, inoltre, che per il periodo di programmazione 2023 – 2027 non è più prevista l’attivazione a livello nazionale del regime per i piccoli agricoltori.
Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2023, coloro che fino al 2022 aderivano al regime in questione possono trasferire i titoli detenuti utilizzando le fattispecie di trasferimento e la procedura prevista dalla presente circolare.
Gestione e trasferimento dei titoli
I titoli possono essere trasferiti in uno dei seguenti modi:
- per successione ereditaria
- per successione anticipata
- per atto fra vivi in via definitiva
- per atto fra vivi in via temporanea.
I titoli PAC possono formare oggetto di pignoramento nelle forme e modalità previste per la procedura del pignoramento mobiliare diretto nei confronti del debitore.
I titoli all’aiuto possono essere oggetto di pegno; nell’atto di costituzione del pegno deve essere espressamente indicato il numero identificativo del titolo oggetto di pegno.