Modulistica fideiussioni
Il pagamento dei contributi può avvenire, a seconda degli aiuti, in una o due tranche e in alcuni casi prevedere l'erogazione di anticipi (con percentuali diverse), per il tramite di sottoscrizione di polizze fideiussorie.
La fidejussione bancaria od assicurativa, a garanzia della somma anticipata, deve essere rilasciata da:
- Enti assicurativi che risultano autorizzati al ramo cauzioni da parte dell'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
- Istituzioni finanziarie e creditizie autorizzate al rilascio di fideiussioni da parte di Banca d'Italia
- Consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti all'albo degli intermediari finanziari, ex art. 106 del TUB, di cui al D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 108 del medesimo testo unico.
Gli enti assicurativi che rilasciano fideiussione devono essere autorizzati al ramo cauzioni da parte IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Il sito dell'IVASS è: www.ivass.it
Occorre selezionare "Per i consumatori" nella parte superiore dell'home page, poi si clicca sul link "Albi imprese" e in fondo alla pagina si clicca su "Albo imprese" (link esterno). Si apre la finestra di ricerca, selezionare con un flag la riga “Tutte le Imprese dei rami danni selezionati” quindi cliccare sull’opzione n. 15 "Cauzione" ed infine lanciare la richiesta con "Ricerca". Verrà presentato un corposo elenco di enti assicurativi autorizzati al rilascio di cauzione. L'Albo delle imprese è strutturato in apposite sezioni in funzione della tipologia di attività svolta dalle imprese stesse. In particolare sono iscritte nella sezione I le imprese di assicurazione con sede legale in Italia, nella sezione II, le sedi secondarie con sede legale in uno Stato terzo. (La sezione III è riservata alle particolari mutue assicuratrici con sede legale in Italia, la sezione IV alle imprese di riassicurazione con sede legale in Italia e la sezione V alle sedi secondarie, stabilite in Italia, di imprese di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo.)
Gli istituti finanziari e creditizi (iscritti all’ABI) abilitati ad esercitare fideiussione sono quelli registrati all'Albo della Banca d'Italia.
La consultazione avviene attraverso il sito della Banca d’Italia www.bancaditalia.it: dalla home page cliccare prima su Vigilanza, poi a sinistra su Albi ed elenchi di vigilanza, infine su Gruppi bancari. Appare una mascherina di ricerca del gruppo bancario di interesse.
Fatta salva la costituzione di garanzie a favore di Arpea da parte degli Istituti Bancari ed Assicurativi di cui sopra, si rende noto che, ai sensi della Legge n.154/2016 art.13, si aggiungono i Consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti all'albo degli intermediari finanziari, previsto dall'art. 106 del TUB, di cui al D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 108 del medesimo testo unico.
Per informazioni riguardanti la Fidejussione è possibile contattare l'Area ESECUZIONE PAGAMENTI, Responsabile Elena Melchiorri elena.melchiorri@arpea.piemonte.it Tel. 011/3025100
Garanzia prima rata insediamento giovani (mis. 6.1)
Il Premio di insediamento viene erogato in due rate, di cui la rata iniziale è pari al 66% del totale del Premio concesso, documentando di avere sostenuto spese relative alla realizzazione di investimenti materiali previsti dal Piano Aziendale per un importo pari almeno al 40% del totale del Premio da erogare. Se ciò non fosse possibile, è data facoltà al beneficiario stesso (o ai beneficiari) di richiedere l’erogazione della rata iniziale su presentazione di idonea garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa) a copertura della differenza tra l’importo della rata (66% del totale del Premio da erogare) e le eventuali spese dimostrate
Provvedimento Ente Pubblico
Ai sensi del Reg. 1305/2013, artt. 45 e 63, per i beneficiari pubblici è possibile presentare una garanzia scritta da parte del proprio Organo competente, mediante un opportuno provvedimento che impegni il beneficiario medesimo al versamento dell'importo coperto dalla garanzia nel caso in cui il diritto all'importo anticipato non sia stato accertato.
Domanda di pagamento anticipo: costituzione garanzia
Modello provvedimento. Domanda di pagamento anticipo: costituzione garanzia. (Enti pubblici)