Pagamenti diretti
I pagamenti diretti della Politica Agricola Comune sono aiuti erogati dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) e destinati agli agricoltori attivi. Rappresentano un prezioso alleato per gli agricoltori italiani, che permette di: sostenere il reddito degli agricoltori, incentivare il mantenimento in buone condizioni delle superfici agricole, favorire le produzioni di alcuni settori in difficoltà, aumentandone la qualità, la sostenibilità e la competitività. Con uno stanziamento di 3,5 miliardi di euro all’anno, i pagamenti diretti rappresentano il valore complessivo più elevato tra gli interventi previsti dalla PAC. I sostegni agli agricoltori compresi nel sistema dei pagamenti diretti sono: Regimi disaccoppiati, Regime per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali (Ecoschemi), Sostegni accoppiati.
Regimi disaccoppiati
Un sistema di aiuti diretti agli agricoltori che eroga i fondi in base alle superfici coltivate e non ai quantitativi prodotti.
Sostegno al reddito
Il sostegno al reddito rappresenta una quota importante del reddito agricolo. Il suo obiettivo è trovare e garantire un equilibrio tra la sostenibilità ambientale e la redditività economica e generare pratiche agricole in armonia con le esigenze del mercato e della società.
- Sostegno di base al reddito per la sostenibilità – BISS
- Sostegno ridistributivo complementare al reddito – CRISS
- Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori - CIS YF
- Domanda Unica
Ecoschemi
Cinque nuove misure di sostegno per gli agricoltori che applicano pratiche benefiche per clima, ambiente e benessere degli animali. Ai pagamenti per ecoschemi è riservato il 25% del massimale annuo della Politica Agricola Comunitaria, che corrisponde a 874 milioni di euro all’anno
Pagamenti diretti accoppiati
Un sostegno per gli agricoltori che allevano specifiche categorie di animali o coltivano determinati prodotti vegetali.
Sostegno accoppiato per la zootecnia
È un sostegno per chi possiede animali di specie bovina, ovina e caprina, identificati e registrati nella Banca Dati Nazionale zootecnica (BDN). Per ricevere il sostegno relativo a latte bovino, latte di bufale e bovini macellati, occorre aderire al sistema Classyfarm.
Sostegno accoppiato al reddito per superficie
Un aiuto basato sulla superficie coltivata con determinate colture e nel rispetto di un limite massimo di ettari. Per alcune colture, l’azienda agricola deve avere un accordo con l'industria di trasformazione. Dal 2024 è obbligatorio l’utilizzo di sementi certificate.
Per approfondimenti link alla pagina Pagamenti Diretti
Documentazione del Regime di Pagamento Unico
Accesso diretto alla documentazione
Vecchia programmazione Regime Pagamento Unico (fino all'anno di Campagna 2022)
Regime di Pagamento Unico
Il sostegno diretto all'agricoltura, Aiuto accoppiato, Aiuto disaccoppiato o Regime di Pagamento Unico
Il Regime di pagamento unico a partire dalla campagna 2015, secondo quanto previsto dai regolamenti UE 1306/2013 e 1307/2013 s.m.i. si compone di un insieme di aiuti, sovrapponibili secondo condizioni specifiche, rientranti nella definizione di “pagamenti diretti del primo pilastro”, interamente finanziati dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia), richiedibili in una unica soluzione attraverso la “domanda unica ”:
- Regime di pagamento di base, previsto dal Titolo III del Reg. UE 1307/2013
- Richiesta di attivazione dei titoli posseduti
- Accesso alla riserva nazionale
- Inverdimento gli agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base sono tenuti ad applicare, su tutti i loro ettari ammissibili, le seguenti pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente:
a) diversificare le colture
Si precisa che per “colture diverse” si intende:
1.colture appartenenti a generi botanici differenti;
2.colture appartenenti ad una specie diversa nel caso di brassicacee, solanacee e cucurbitacee;
3.terreni lasciati a riposo;
4.erba o altre foraggere.
b) mantenere il prato permanente esistente;
c) avere un'area di interesse ecologico sulla superficie agricola pari ad almeno lo 0.5% del totale delle superfici e seminativo - Pagamento per i giovani agricoltori, previsto dal titolo III, capo v del Reg. (UE) n. 1307/2013: e’ concesso un pagamento annuo ai giovani agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base.
Per "giovane agricoltore" si intende:
1. A) Una persona fisica:
- che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda o che sia già insediata in un'azienda agricola nei cinque anni che precedono la prima presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento di base
e
- che non ha più di 40 anni nell'anno della presentazione della domanda unica
oppure
2. B) Una persona giuridica: il cui controllo effettivo e duraturo è esercitato da almeno un soggetto che possiede i requisiti di cui al precedente punto A).
La verifica della data di insediamento viene effettuata esaminando:
1. Ditte individuali:
- la data di apertura della p.iva o, nel caso di partita iva già presente, ma attiva in un ambito diverso da quello agricolo, la data di estensione dell'attività al regime agricolo.
2. Persone giuridiche:
- la data dell’atto pubblico con il quale il soggetto “giovane” è entrato nella società; tale data deve essere indicata nella domanda unica.
Si precisa che la figura di “giovane agricoltore” ai sensi dell'art. 50 del Reg. (UE) n. 1307/2013 non coincide con quella prevista dall’articolo 2, lettera n) del Reg. (UE) n. 1305/2013, che peraltro può assumere connotazioni diverse nell'ambito dei 21 PSR nazionali.
In base a quanto disposto dalla circolare AGEA Prot. n. AGEA.2016.2506 del 16 maggio 2016 Si precisa, inoltre, che con riferimento al requisito anagrafico di 40 anni di cui all’art. 50, paragrafo 2, lett. b), del Reg. (UE) n. 1307/2013, lo stesso deve essere posseduto dall’agricoltore nel primo anno di presentazione della domanda con richiesta di aiuto del pagamento giovane. Conseguentemente, negli anni successivi, ricorrendone tutti gli altri requisiti, l’agricoltore ha diritto a percepire per un massimo di 5 anni il pagamento in questione, anche se ha superato i 40 anni d’età. - Sostegno accoppiato facoltativo, previsto dal Titolo IV del Reg. UE 1307/2013 e istituito dal DM 18 novembre 2014 per misure quali:
Settore zootecnia bovina da latte
- 310- Bovini da latte (art. 20, comma 1)
- 311- Bovini da latte in zone di montagna (art. 20, comma 4)
- 312- Bufale di età superiore a di 30 mesi (art. 20, comma 7)
Settore zootecnia bovina da carne
- 313- Vacche nutrici da carne e a duplice attitudine iscritte a LLGG o RA (art. 21, comma 1)
- 314- Vacche nutrici da carne e a duplice attitudine iscritte a LLGG o RA inserite in piani selettivi o di gestione di razza (art. 21, comma 3)
- 322- Vacche nutrici da carne e a duplice attitudine non iscritte ai LLGG o RA appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte (art. 21, comma 5).
Bovini macellati
- 315- di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi (art. 21 , comma 4);
- 318- di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi, aderenti a sistemi di etichettatura (art. 21, comma 5);
- 317- di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi, aderenti a sistemi di qualità (art. 21, comma 5);
- 316- di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 12 mesi (art. 21 , comma 5);
- 319- di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi, certificati ai sensi del reg. UE 1151/2012 (art. 21, comma 5);
Settore zootecnia ovi-caprina
- 320- Agnelle da rimonta (art. 22, comma 2);
- 321- Capi ovini e caprini IGP macellati (art. 22, commi 5 e 6);
Settore frumento duro, colture proteiche e proteaginose (art. 23)
- Premio specifico alla soia (in Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna)
- Premio frumento duro (in Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna)
- Premio colture proteaginose, leguminose da granella e erbai annuali di sole leguminose (in Toscana, Umbria, Marche e Lazio)
- premio leguminose da granella e erbai annuali di sole leguminose (in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna)
Settore riso (art. 24)
Settore barbabietola da zucchero (art.25)
Settore pomodoro da industria (art.26)
Settore olio di oliva:
- superfici olivicole in Liguria, Puglia e Calabria (art. 27, comma 1)
- superfici olivicole in Puglia e Calabria e caratterizzate da una pendenza media superiore al 7,5% (art. 27, comma 3)
- superfici olivicole che aderiscono ai sistemi di qualità (art. 27, comma 6) - Aiuto deminimis per il grano duro (DM 11000 del 02.11.2016)
- Eventuali aiuti aggiuntivi in regime de minimis
- Piccoli agricoltori, previsto dal Titolo V del Reg. UE 1307/2013 Si tratta di un pagamento, facoltativo per gli Stati membri, che sostituisce tutti gli altri pagamenti diretti.
Gli aderenti al regime dei piccoli agricoltori, possono presentare domanda semplificata di conferma di adesione al regime; in conformità all’art. 64, paragrafo 1, lett. a), del Reg. (UE) n. 1307/2013, devono mantenere almeno un numero di ettari ammissibili ai sensi dell’art. 32 del medesimo Regolamento, corrispondente al numero di titoli in proprietà o in affitto detenuti.
È inoltre possibile presentare una apposita domanda di conferma per subentro nel regime in questione per successione effettiva o anticipata, e contestuale recesso, nonché una domanda di recesso dal regime.
Va precisato che quello dei piccoli agricoltori è un regime che dà diritto ad un pagamento annuale forfettario, al quale era possibile aderire solo nel 2015 e che gli agricoltori che decideranno di ritirarsi da tale regime non avranno più diritto a parteciparvi nuovamente.
L’introduzione di questo regime di pagamento riduce alcuni obblighi a carico dei piccoli agricoltori, quali quelli riguardanti la domanda di sostegno, le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, la condizionalità e i controlli disposti dal regolamento (UE) n. 1306/2013.
L’art. 29 del DM 6513 del 18 novembre 2014, in riferimento all’art. 63, paragrafo 2, lettera b del Reg Ue 1307/2013, dispone che l’importo del pagamento da corrispondere ad ognuno dei piccoli agricoltori sia pari al totale dei pagamenti da assegnare al produttore nel 2015 relativamente ai pagamenti diretti (Pagamento base ed accoppiato), tenuto conto, negli anni successivi, della variazioni del massimale nazionale.
Tale importo dovrà essere al massimo di 1250 €.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La Domanda Unica (compreso il regime dei piccoli agricoltori) deve essere presentata all'Organismo Pagatore entro il 15 maggio di ogni anno (salvo proroghe).
Dal 2018 la presentazione è basata unicamente sull’uso di strumenti geospaziali. Essa può essere presentata anche oltre la data di scadenza, entro certi limiti, ma per ogni giorno di ritardo è prevista una penalità sull’importo cui l’agricoltore avrebbe diritto. Il pagamento avviene in due tranche: un acconto possibile dal 16 ottobre al 30 novembre dell’anno di presentazione della domanda, pari al 50% del valore della domanda ammissibile (elevabile al 70% con esplicita deroga della Commissione), e un saldo entro il 30 giugno dell’anno successivo.
I requisiti per l'accesso ai regimi di sostegno previsti dagli aiuti di superficie, se non diversamente specificato, sono:
- possesso della qualifica di agricoltore in attività. La qualifica di agricoltore in attività deve essere posseduta al momento della presentazione della domanda e mantenuta per tutta la campagna di riferimento o per tutto il periodo di programmazione nel caso d'impegni pluriennali;
- mantenere le superfici in uno stato idoneo al pascolo e alla coltivazione: sugli appezzamenti oggetto della domanda di pagamento l’agricoltore deve esercitare le attività di mantenimento di una superficie agricola e un’attività agricola minima ai sensi, rispettivamente, degli artt. 2 e 3 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420, nel rispetto delle regole di condizionalità stabilite dall’art. 93 del Reg. UE 1306/2013.
L’estensione minima aziendale per la richiesta di un aiuto diretto è fissata in cinquemila metri quadrati ai sensi dell’art. 24, paragrafo 9 del Reg UE 1307/2013 (art. 7, comma 3 del DM 18 novembre 2014 n. 6513).
RIDUZIONE DEI PAGAMENTI
In applicazione dell’articolo 11 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, l’importo dei pagamenti diretti da concedere a un agricoltore a norma del titolo III, capo 1, per un dato anno civile è ridotto del 50% per la parte dell’importo eccedente 150.000 euro del Pagamento di Base.
Qualora l’importo così ridotto superi i 500.000 euro, la parte eccedente i 500.000 euro del Pagamento di Base è ridotta del 100%.
Prima di procedere all’applicazione di dette percentuali di riduzione, ai pagamenti di base eccedenti gli importi sopra detti sono sottratti i costi relativi ai salari e agli stipendi legati all’esercizio di un’attività agricola effettivamente pagati e dichiarati dall’agricoltore nell’anno civile precedente, compresi le imposte e gli oneri sociali sul lavoro e i contributi previdenziali e assistenziali pagati dall’imprenditore per la propria posizione e per quella dei suoi familiari. In mancanza di dati disponibili sui salari effettivamente versati e dichiarati dall’agricoltore nell’anno precedente, si utilizzano i dati più recenti a disposizione.
Alle variazioni giuridiche, societarie e/o di consistenza aziendale, intervenute successivamente al 18 ottobre 2011, allo scopo di eludere le riduzioni esposte, si applica la clausola di elusione di cui all’articolo 60 del regolamento (UE) n. 1306/2013 (articolo 5 del DM 18 novembre 2014, n. 6513).
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Ai sensi della L. 11 novembre 2005, n. 231, come modificata dall’art. 1, comma 1052 della L. n. 286 del 27/12/2006, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni:
“I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati.”
Dal 1° febbraio 2014, i bonifici devono essere eseguiti secondo gli standard e le regole previsti dal Regolamento UE 260/2012. L’adozione del bonifico SEPA prevede, in particolare, che l’ordinante il bonifico fornisca, insieme al codice IBAN, il codice BIC (detto anche Swift) della banca/filiale destinataria del pagamento.
La Delibera 85/2013 “Provvedimento della Banca d’Italia recante istruzioni applicative del Regolamento 260/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009” chiarisce che tale indicazione debba essere obbligatoriamente fornita in caso di transazioni internazionali. Pertanto, ogni richiedente l’aiuto deve indicare obbligatoriamente, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN, cosiddetto “identificativo unico”, che identifica il rapporto corrispondente tra l’Istituto di credito e il beneficiario richiedente l’aiuto nel caso di transazioni transfrontaliere, eseguite cioè al di fuori dello Spazio economico europeo, il produttore è obbligato a fornire il codice BIC, che è il codice di identificazione della banca.
Si sottolinea che la Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, dispone che, se “un ordine di pagamento è eseguito conformemente all’identificativo unico (codice IBAN), l’ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall’identificativo unico”.
La norma ha sancito, all’art. 24, il principio di non responsabilità dell’istituto di credito, conseguentemente l’interessato deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), indicati nella domanda (Quadro A, sez. II del modello di domanda) lo identifichino quale beneficiario.
Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciato dall’Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel Fascicolo Aziendale.
PUBBLICAZIONE DEI PAGAMENTI
L’art. 11 e ss. del Reg. (UE) n. 1306/2013 dispongono l’obbligo della pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti del FEAGA e del FEASR e degli importi percepiti da ogni beneficiario per ciascuno di tali fondi.